Art. 1.

      1. A tutti i beni del demanio idrico destinati all'esercizio delle attività elencate al comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si applicano gli stessi termini concessori previsti dal comma 2 del medesimo articolo, come modificato dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88.